Decreto Legislativo 6 ottobre 2004
Numero 251
 
(Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro)
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti   la  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  ed  in  particolare
l'articolo  7,  ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data
di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione
delle  deleghe  di  cui  alla  legge stessa, il Governo puo' adottare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita'   e  con  il  rispetto  dei  medesimi  criteri  e  principi
direttivi;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
  Sentite    le    associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella
seduta del 1° luglio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentito il Ministro per le pari opportunita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,  per  gli  affari  regionali,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo
10 settembre   2003,   n.   276,   di  seguito  denominato:  «decreto
legislativo»,  dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»
sono  inserite  le  seguenti:  «o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze,».
  2.  All'articolo  5,  comma 3, lettera b), del decreto legislativo,
dopo  le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite
le  seguenti:  «o  rilasciata  da  intermediari  iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di
rilascio  di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia
e delle finanze,».

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.  276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
          e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
          n.  30),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
          2003, n. 235, S.O.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 7 della legge 14 febbraio 2003, n.
          30  (Delega  al Governo in materia di occupazione e mercato
          del    lavoro),   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          26 febbraio 2003, n. 47, e' il seguente:
              «Art.  7  (Disposizioni  concernenti  l'esercizio delle
          deleghe di cui agli articoli da 1 a 5). - 1. Gli schemi dei
          decreti  legislativi  di  cui  agli  articoli  da  1  a  5,
          deliberati  dal  Consiglio  dei ministri e corredati da una
          apposita   relazione   cui  e'  allegato  il  parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
          sindacali  comparativamente piu' rappresentative dei datori
          e  prestatori  di  lavoro,  sono  trasmessi alla Camere per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari  permanenti entro la scadenza del
          termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
              2.  In  caso  di  mancato  rispetto  del termine per la
          trasmissione,   il   Governo  decade  dall'esercizio  della
          delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
          parere  entro  trenta  giorni  dalla  data di trasmissione.
          Qualora  il  termine  per  l'espressione del parere decorra
          inutilmente,  i decreti legislativi possono essere comunque
          adottati.
              3.  Qualora  il  termine  previsto  per il parere delle
          Commissioni   parlamentari  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono  la  scadenza  del  termine per l'esercizio della
          delega  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato di
          sessanta giorni.
              4.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il
          Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e
          correttive  con  le  medesime  modalita' e nel rispetto dei
          medesimi criteri e principi direttivi.
              5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da
          1  a  5  non  devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio dello Stato.».
              - Per  i riferimenti del decreto legislativo n. 276 del
          2003, si veda nota al titolo.
              Il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali),  e'  il
          seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art.1:
              - Si  riporta  il testo dei commi 1, 2, lettera c) e 3,
          lettera  b)  dell'art.  5 del citato decreto legislativo n.
          276   del   2003,  come  modificati  dal  presente  decreto
          legislativo:
              «Art.  5  (Requisiti  giuridici  e  finanziari). - 1. I
          requisiti   richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di  cui
          all'articolo 4 sono:
                a) la  costituzione  della  agenzia  nella  forma  di
          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa  o consorzio di
          cooperative,  italiana  o di altro Stato membro dell'Unione
          europea.  Per  le  agenzie  di cui alle lettere d) ed e) e'
          ammessa anche la forma della societa' di persone;
                b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
          dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
                c) la  disponibilita' di uffici in locali idonei allo
          specifico  uso  e  di  adeguate  competenze  professionali,
          dimostrabili  per  titoli  o  per specifiche esperienze nel
          settore  delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
          secondo  quanto  precisato dal Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  pei  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          sentite  le  associazioni  dei  datori  e dei prestatori di
          lavoro  comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo;
                d) in   capo   agli   amministratori,   ai  direttori
          generali,  ai  dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla   legge   24 novembre   1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni,  per  delitti  contro  il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,   altresi,   di   sottoposizione  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge    13 settembre    1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni;
                e) nel   caso   di   soggetti   polifunzionali,   non
          caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
          distinte  divisioni  operative,  gestite  con  strumenti di
          contabilita'  analitica,  tali  da  consentire di conoscere
          tutti i dati economico-gestionali specifici;
                f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale
          del  lavoro  di  cui  al  successivo art. 15, attraverso il
          raccordo  con  uno  o  piu' nodi regionali, nonche' l'invio
          alla  autorita'  concedente di ogni informazione strategica
          per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
                g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a
          tutela  del  diritto  del  lavoratore  alla  diffusione dei
          propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
              2.  Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
                a) - b) (Omissis)
                c) a  garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
          dei   corrispondenti   crediti   contributivi   degli  enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito  cauzionale  di 350.000 euro presso un istituto di
          credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo   anno   solare,  la  disposizione,  in  luogo  della
          cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria o assicurativa o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.   385,  che  svolgono  in  via  prevalente  o  esclusiva
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per  cento  del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
          aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente e comunque non
          inferiore  a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita'  dalla  legislazione  di altro Stato membro della
          Unione europea;
                d) - f) (Omissis).
              3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di
          cui  alle  lettere  da  a) ad h) del comma 3, dell'art. 20,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
                a) (Omissis);
                b) a  garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
          dei   corrispondenti   crediti   contributivi   degli  enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito  cauzionale  di 200.000 euro presso un istituto di
          credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo   anno   solare,  la  disposizione,  in  luogo  della
          cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria o assicurativa o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.   385,  che  svolgono  in  via  prevalente  o  esclusiva
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per  cento  del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
          aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente e comunque non
          inferiore  a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita'  dalla  legislazione  di altro Stato membro della
          Unione europea;
                c)-d) (Omissis).».
Art. 2.
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituito
dal  seguente:  «2.  Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6,
i  comuni  singoli  o  associati nelle forme delle unioni di comuni e
delle  comunita'  montane,  le  camere di commercio e gli istituti di
scuola  secondaria  di secondo grado, statali e paritari a condizione
che  svolgano  la  predetta  attivita' senza finalita' di lucro e che
siano  rispettati  i  requisiti  di cui alle lettere c), f) e g), del
comma  1,  dell'articolo  5,  nonche'  l'invio  di  ogni informazione
relativa  al  funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 17.».
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 e' sostituito
dal  seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e
7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali
delle  prestazioni  e dei principi fondamentali desumibili in materia
dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati  ai  sensi  della  disciplina previgente allo svolgimento
della  attivita'  di  intermediazione,  nonche'  i soggetti di cui al
comma  3,  che  non  intendono  richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale  possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa
comunicazione  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali
dell'ambito  regionale,  le  attivita'  oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  provvede  alla  iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia
svolta  nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.».
  3.  All'articolo  6  del  decreto  legislativo,  dopo il comma 8 e'
aggiunto il seguente:
  «8-bis.  I  soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non
possono  in  ogni  caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai
sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con
sede legale in altre regioni.».

          Nota all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art. 6 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.  76  (Regimi particolari di autorizzazione). - 1.
          Sono   autorizzate  allo  svolgimento  della  attivita'  di
          intermediazione   le   universita'   pubbliche  e  private,
          comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
          l'alta    formazione   con   specifico   riferimento   alle
          problematiche  del  mercato  del  lavoro,  a condizione che
          svolgano  la  predetta attivita' senza finalita' di lucro e
          fermo  restando l'obbligo della interconnessione alla borsa
          continua  nazionale  del  lavoro,  nonche'  l'invio di ogni
          informazione  relativa  al  funzionamento  del  mercato del
          lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo art. 17.
              2.  Sono  altresi'  autorizzati  allo svolgimento della
          attivita'  di  intermediazione, secondo le procedure di cui
          al  comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle
          unioni  di  comuni  e delle comunita' montane, le camere di
          commercio  e  gli  istituti di scuola secondaria di secondo
          grado,  statali  e  paritari,  a condizione che svolgano la
          predetta  attivita'  senza  finalita'  di lucro e che siano
          rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del
          comma  1  dell'art. 5, nonche' l'invio di ogni informazione
          relativa  al  funzionamento del mercato del lavoro ai sensi
          di quanto disposto dall'art. 17.
              3.  Sono  altresi'  autorizzate  allo svolgimento della
          attivita'  di intermediazione le associazioni dei datori di
          lavoro  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative   che   siano   firmatarie   di   contratti
          collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso
          di  riconoscimento  istituzionale  di rilevanza nazionale e
          aventi  come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle
          attivita'  imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita',
          e  gli  enti bilaterali a condizione che siano rispettati i
          requisiti  di  cui  alle  lettere c), d), e), f), g) di cui
          all'art. 5, comma 1.
              4.  L'ordine  nazionale  dei consulenti del lavoro puo'
          chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
          apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
          personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio
          nazionale  dei  consulenti  del lavoro per lo svolgimento a
          livello   nazionale   di   attivita'   di  intermediazione.
          L'iscrizione  e'  subordinata  al rispetto dei requisiti di
          cui  alle  lettere  c),  d),  e), f), g) di cui all'art. 5,
          comma 1.
              5.  E'  in  ogni  caso  fatto divieto ai consulenti del
          lavoro  di  esercitare  individualmente  o  in  altra forma
          diversa  da  quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e
          5,  anche  attraverso ramificazioni a livello territoriale,
          l'attivita' di intermediazione.
              6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
          cui  all'art.  2,  comma 1, lettere b), c), d), puo' essere
          concessa  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  con
          esclusivo   riferimento  al  proprio  territorio  e  previo
          accertamento  della  sussistenza  dei requisiti di cui agli
          articoli 4  e  5,  fatta  eccezione per il requisito di cui
          all'art. 5, comma 4, lettera b).
              7.  La  regione  rilascia  entro  sessanta giorni dalla
          richiesta  l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle
          attivita'  di  cui  al comma 6, provvedendo contestualmente
          alla   comunicazione   al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  per  l'iscrizione  delle agenzie in una
          apposita  sezione  regionale  nell'albo  di cui all'art. 4,
          comma  1.  Decorsi  due  anni,  su  richiesta  del soggetto
          autorizzato,  entro i sessanta giorni successivi la regione
          rilascia    l'autorizzazione    a    tempo    indeterminato
          subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
          attivita' svolta.
              8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7
          sono  disciplinate  dalle  regioni nel rispetto dei livelli
          essenziali  delle  prestazioni  e dei principi fondamentali
          desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle
          normative  regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della
          disciplina  previgente  allo svolgimento della attivita' di
          intermediazione,  nonche' i soggetti di cui al comma 3, che
          non   intendono   richiedere   l'autorizzazione  a  livello
          nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria
          e  previa  comunicazione  al  Ministero  del lavoro e delle
          politiche   sociali  dell'ambito  regionale,  le  attivita'
          oggetto  di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una
          singola  regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali  provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in
          via  provvisoria  e  previa verifica che l'attivita' si sia
          svolta  nel  rispetto  della  normativa  all'epoca vigente,
          nella  sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma
          1.
              8-bis.  I  soggetti  autorizzati  ai sensi del presente
          articolo  non  possono in ogni caso svolgere l'attivita' di
          intermediazione  nella  forma  del  consorzio.  I  soggetti
          autorizzati  da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7
          e  8,  non  possono  operare  a  favore di imprese con sede
          legale in altre regioni.».
 
          
Art. 3.
  1.   All'articolo  12  del  decreto  legislativo,  il  comma  6  e'
sostituito  dal  seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole
dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

          Nota all'art. 3:
              -  Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.  12 (Fondi per la formazione e l'integrazione del
          reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
          di  lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
          un  contributo  pari  al  4  per  cento  della retribuzione
          corrisposta  ai  lavoratori  assunti  con contratto a tempo
          determinato     per    l'esercizio    di    attivita'    di
          somministrazione.  Le risorse sono destinate per interventi
          a  favore  dei  lavoratori  assunti  con  contratto a tempo
          determinato  intesi,  in particolare, a promuovere percorsi
          di  qualificazione  e riqualificazione anche in funzione di
          continuita'   di   occasioni   di  impiego  e  a  prevedere
          specifiche misure di carattere previdenziale.
              2.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione di
          lavoro  sono  altresi'  tenuti a versare ai fondi di cui al
          comma   4   un   contributo  pari  al  4  per  cento  della
          retribuzione   corrisposta   ai   lavoratori   assunti  con
          contratto  a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
          a:
                a) iniziative    comuni   finalizzate   a   garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
                b) iniziative   comuni   finalizzate   a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia  anche  in  termini di promozione della emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti;
                c) iniziative  per  l'inserimento  o il reinserimento
          nel  mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
          regime di accreditamento con le regioni;
                d) per  la promozione di percorsi di qualificazione e
          riqualificazione professionale.
              3.  Gli  interventi  e  le misure di cui ai commi 1 e 2
          sono   attuati   nel  quadro  di  politiche  stabilite  nel
          contratto    collettivo    nazionale   delle   imprese   di
          somministrazione  di  lavoro ovvero, in mancanza, stabilite
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
          sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
          prestatori   di  lavoro  maggiormente  rappresentative  nel
          predetto ambito.
              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo  bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
          bilaterale,  dalle parti stipulanti il contratto collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
                a) come  soggetto  giuridico di natura associativa ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile;
                b) come  soggetto dotato di personalita' giuridica ai
          sensi  dell'art.  12 del codice civile con procedimento per
          il  riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
          del  lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
          comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
              5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  previa  verifica  della congruita', rispetto alle
          finalita'  istituzionali  previste  ai  commi  1  e  2, dei
          criteri  di gestione e delle strutture di funzionamento del
          fondo    stesso,    con    particolare   riferimento   alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero  del lavoro e delle politiche sociali esercita la
          vigilanza sulla gestione dei fondi.
              6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
          1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
              7.  I  contributi  versati  ai sensi dei commi 1 e 2 si
          intendono  soggetti  alla disciplina di cui all'art. 26-bis
          della legge 24 giugno 1997, n. 196.
              8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di  cui  ai  commi  1  e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
          corrispondere,  oltre  al contributo omesso e alle relative
          sanzioni,  una  somma, a titolo di sanzione amministrativa,
          di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
          delle  sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
          al comma 4.
              9.  Trascorsi  dodici  mesi dalla entrata in vigore del
          presente  decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  con  proprio  decreto, sentite le associazioni dei
          datori  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative   sul   piano   nazionale  puo'  ridurre  i
          contributi  di  cui  ai  commi 1 e 2 in relazione alla loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi.».
 
          
Art. 4.
  1.   La   rubrica  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  e'
sostituita dalla seguente: «Sanzioni».
  2.   All'articolo  18  del  decreto  legislativo,  il  comma  1  e'
sostituito dal seguente:
  «1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo
4,  comma  1,  lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda di
euro  50  per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se  vi  e'  sfruttamento  dei  minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto  mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
non  autorizzato  delle  attivita'  di  cui  all'articolo 4, comma 1,
lettera  c),  e'  punito  con  la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda  da  euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro,
la  pena  e'  dell'ammenda  da  euro  500  a  euro  2500.  Se  vi  e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi
e   l'ammenda   e'   aumentata  fino  al  sestuplo.  L'esercizio  non
autorizzato   delle   attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d)  ed  e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750.
Se  non  vi  e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a
euro  1250.  Nel  caso  di  condanna,  e'  disposta, in ogni caso, la
confisca   del   mezzo   di  trasporto  eventualmente  adoperato  per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.».
  3.   All'articolo  18  del  decreto  legislativo,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente:
  «2.    Nei    confronti    dell'utilizzatore   che   ricorra   alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b),  o  comunque  al  di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena  dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.».
  4.   All'articolo  18  del  decreto  legislativo,  il  comma  3  e'
sostituito dal seguente:
  «3.  La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo
20,  commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche', per il solo
somministratore,  la  violazione  del  disposto di cui al comma 3 del
medesimo  articolo 21,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
  5.  All'articolo  18  del  decreto  legislativo, dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
  «5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo
29,  comma  1,  e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30,  comma  1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.».

          Nota all'art. 4:
              -  Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.  18  (Sanzioni). - 1. L'esercizio non autorizzato
          delle  attivita'  di  cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e
          b),  e' punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni
          lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi e'
          sfruttamento  dei  minori la pena e' dell'arresto fino a 18
          mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
          non autorizzato delle attivita' di cui all'art. 4, comma 1,
          lettera  c),  e' punito con la pena dell'arresto fino a sei
          mesi  e  dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi
          e'  scopo  di  lucro  la pena e' dell'ammenda da euro 500 a
          euro  2.500.  Se  vi  e' sfruttamento dei minori la pena e'
          dell'arresto  fino  a 18 mesi e l'ammenda e' aumentata fino
          al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di
          cui  all'art.  4,  comma 1, lettere d) ed e), e' punito con
          l'ammenda  da euro 750 ad euro 3.750. Se non vi e' scopo di
          lucro la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1.250. Nel
          caso di condanna e' disposta, in ogni caso, la confisca del
          mezzo  di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio
          delle attivita' di cui al presente comma.
              2.  Nei  confronti  dell'utillzzatore  che ricorra alla
          somministrazione  di  prestatori  di  lavoro  da  parte  di
          soggetti  diversi  da  quelli  di  cui all'art. 4, comma 1,
          lettera  a),  ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
          di  cui  all'art.  4, comma 1, lettera b), o comunque al di
          fuori   dei   limiti  ivi  previsti,  si  applica  la  pena
          dell'ammenda  di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per
          ogni  giornata  di  occupazione.  Se vi e' sfruttamento dei
          minori,  la  pena  e'  dell'arresto  fino a diciotto mesi e
          l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
              3.  La  violazione  degli obblighi e dei divieti di cui
          all'art.  20  commi  3,  4  e  5,  e  art. 21, commi 1 e 2,
          nonche',  per  il  solo  somministratore, la violazione del
          disposto  di cui al comma 3 del medesimo art. 21, e' punita
          con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro 250 a
          euro 1.250.
              4.  Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2,
          chi  esiga  o  comunque  percepisca  compensi  da parte del
          lavoratore  per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di
          somministrazione   e'   punito   con  la  pena  alternativa
          dell'arresto  non  superiore  ad  un anno o dell'ammenda da
          euro  2.500  a euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale
          e' disposta la cancellazione dall'albo.
              5.   In   caso   di  violazione  dell'art.  10  trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 della legge
          20 maggio  1970,  n.  300,  nonche'  nei  casi  piu' gravi,
          l'autorita'   competente  procede  alla  sospensione  della
          autorizzazione  di  cui  all'art. 4. In ipotesi di recidiva
          viene revocata l'autorizzazione.
              5-bis.  Nei  casi di appalto privo dei requisiti di cui
          all'art. 29, com-ma 1, e di distacco privo dei requisiti di
          cui   all'art.   30,   comma   1,   l'utilizzatore   e   il
          somministratore  sono  puniti  con la pena della ammenda di
          euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
          occupazione.  Se  vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
          dell'arresto  fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata
          fino al sestuplo.
              6.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali    dispone,    con    proprio    decreto,   criteri
          interpretativi  certi  per la definizione delle varie forme
          di  contenzioso  in  atto  riferite  al pregresso regime in
          materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
          lavoro.».
 
          
Art. 5.
  1.   All'articolo  21,  comma  4,  del  decreto  legislativo,  sono
soppresse  le  seguenti  parole: «, con indicazione degli elementi di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».

          Nota all'art. 5:
              -  Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.  21  (Forma del contratto di somministrazione). -
          1.  Il  contratto  di  somministrazione  di  manodopera  e'
          stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
                a) gli   estremi  dell'autorizzazione  rilasciata  al
          somministratore;
                b) il numero dei lavoratori da somministrare;
                c) i   casi   e  le  ragioni  di  carattere  tecnico,
          produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e
          4 dell'art. 20;
                d)  l'indicazione  della presenza di eventuali rischi
          per  l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure
          di prevenzione adottate;
                e) la  data  di  inizio  e  la  durata  prevista  del
          contratto di somministrazione;
                f)   le   mansioni   alle  quali  saranno  adibiti  i
          lavoratori e il loro inquadramento;
                g) il  luogo,  l'orario  e il trattamento economico e
          normativo delle prestazioni lavorative;
                h) assunzione  da  parte  del  somministratore  della
          obbligazione   del  pagamento  diretto  al  lavoratore  del
          trattamento   economico,   nonche'   del   versamento   dei
          contributi previdenziali;
                i) assunzione   dell'obbligo   dell'utilizzatore   di
          rimborsare  al  somministratore  gli  oneri  retributivi  e
          previdenziali  da questi effettivamente sostenuti in favore
          dei prestatori di lavoro;
                j) assunzione   dell'obbligo   dell'utilizzatore   di
          comunicare  al  somministratore  i  trattamenti retributivi
          applicabili ai lavoratori comparabili;
                k) assunzione  da parte dell'utilizzatore, in caso di
          inadempimento   del   somministratore,   dell'obbligo   del
          pagamento  diretto  al lavoratore del trattamento economico
          nonche'  del versamento dei contributi previdenziali, fatto
          salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
              2.  Nell'indicare  gli  elementi  di cui al comma 1, le
          parti   devono   recepire   le  indicazioni  contenute  nei
          contratti collettivi.
              3.  Le  informazioni di cui al comma 1, nonche' la data
          di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa
          presso   l'utilizzatore,   devono   essere  comunicate  per
          iscritto   al   prestatore   di   lavoro   da   parte   del
          somministratore  all'atto  della stipulazione del contratto
          di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
              4.  In  mancanza  di  forma  scritta  il  contratto  di
          somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a
          tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.».
 
Art. 6.
  1.   All'articolo  29  del  decreto  legislativo,  il  comma  2  e'
sostituito  dal  seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori  di  lavoro comparativamente piu' rappresentative, in caso
di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore
di  lavoro  e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite
di   un  anno  dalla  cessazione  dell'appalto,  a  corrispondere  ai
lavoratori  i  trattamenti  retributivi  e i contributi previdenziali
dovuti.».
  2.  All'articolo  29  del decreto legislativo, dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti:
  «3-bis.  Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di  quanto  disposto  dal  comma  1,  il  lavoratore interessato puo'
chiedere,  mediante  ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne  ha  utilizzato  la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
  3-ter.  Fermo  restando  quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni  di  cui  al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente  sia  una  persona  fisica  che non esercita attivita' di
impresa o professionale.».

          Nota all'art. 6:
              -  Il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
                «Art.  29  (Appalto). - 1. Ai fini della applicazione
          delle  norme contenute nel presente titolo, il contratto di
          appalto,  stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655
          del  codice  civile, si distingue dalla somministrazione di
          lavoro  per  la organizzazione dei mezzi necessari da parte
          dell'appaltatore,  che  puo'  anche risultare, in relazione
          alle   esigenze   dell'opera  o  del  servizio  dedotti  in
          contratto,   dall'esercizio   del  potere  organizzativo  e
          direttivo   nei   confronti   dei   lavoratori   utilizzati
          nell'appalto,  nonche'  per  la  assunzione,  da  parte del
          medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
              2.  Salvo  diverse  previsioni dei contratti collettivi
          nazionali  di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
          prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
          in  caso  di  appalto  di opere o di servizi il committente
          imprenditore  o datore di lavoro e' obbligato in solido con
          l'appaltatore,  entro il limite di un anno dalla cessazione
          dell'appalto,  a  corrispondere ai lavoratori i trattamenti
          retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
              3.   L'acquisizione   del   personale   gia'  impiegato
          nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore,
          in  forza  di  legge,  di contratto collettivo nazionale di
          lavoro,   o   di  clausola  del  contratto  d'appalto,  non
          costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
              3-bis.  Quando il contratto di appalto sia stipulato in
          violazione  di  quanto  disposto dal comma 1, il lavoratore
          interessato  puo'  chiedere,  mediante ricorso giudiziale a
          norma   dell'art.  414  del  codice  di  procedura  civile,
          notificato  anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
          la  prestazione,  la  costituzione di un rapporto di lavoro
          alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
          il disposto dell'art. 27, comma 2.
              3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
          e  19,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2 non trovano
          applicazione  qualora il committente sia una persona fisica
          che non esercita attivita' di impresa o professionale.».
 
   Art. 7.
  1.  All'articolo  30  del  decreto  legislativo, dopo il comma 4 e'
aggiunto   il   seguente:  «4-bis.  Quando  il  distacco  avvenga  in
violazione  di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato
puo'  chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto
che  ne  ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'articolo 27, comma 2.».

          Nota all'art. 7:
              -  Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
                «Art.  30  (Distacco). - 1. L'ipotesi del distacco si
          configura  quando  un  datore  di lavoro, per soddisfare un
          proprio   interesse,   pone   temporaneamente  uno  o  piu'
          lavoratori   a   disposizione   di   altro   soggetto   per
          l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
              2.  In  caso  di  distacco  il  datore di lavoro rimane
          responsabile del trattamento economico e normativo a favore
          del lavoratore.
              3.  Il  distacco  che comporti un mutamento di mansioni
          deve  avvenire  con il consenso del lavoratore interessato.
          Quando  comporti  un  trasferimento a una unita' produttiva
          sita  a  piu'  di  50  km da quella in cui il lavoratore e'
          adibito,  il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
              4.  Resta  ferma  la  disciplina  prevista dall'art. 8,
          comma   3,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
              4-bis.  Quando  il  distacco  avvenga  in violazione di
          quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato pua'
          chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414
          del  codice  di procedura civile, notificato anche soltanto
          al  soggetto  che  ne  ha  utilizzato  la  prestazione,  la
          costituzione  di  un  rapporto di lavoro alle dipendenze di
          quest'ultimo.  In  tale  ipotesi  si  applica  il  disposto
          dell'art. 27, comma 2.».
 
          
 Art. 8.
  1.   All'articolo  31  del  decreto  legislativo,  il  comma  2  e'
sostituito  dal  seguente:  «2.  I  consorzi di societa' cooperative,
costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere
gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n.
12,  per  conto delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a
una societa' consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per
il  tramite  dei  consulenti  del  lavoro,  anche  se  dipendenti dai
predetti  consorzi,  cosi'  come  previsto  dall'articolo 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».

          Nota all'art. 8:
              -  Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
                «Art.  31  (Gruppi  di  impresa).  -  1.  I gruppi di
          impresa,  individuati  ai  sensi  dell'art. 2359 del codice
          civile  e  del  decreto  legislativo  2 aprile 2002, n. 74,
          possono  delegare  lo  svolgimento degli adempimenti di cui
          all'art.  1  della  legge  11 gennaio  1979,  n.  12,  alla
          societa'  capogruppo  per  tutte  le societa' controllate e
          collegate.
              2.  I  consorzi  di societa' cooperative, costituiti ai
          sensi   dell'art.  27  del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono
          svolgere  gli  adempimenti  di  cui  all'art. 1 della legge
          11 gennaio   1979,   n.   12,   per  conto  delle  societa'
          consorziate   o   delegarne  l'esecuzione  a  una  societa'
          consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il
          tramite  dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai
          predetti consorzi cosi' come previsto dall'art. 1, comma 4,
          della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
              3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano
          ai  fini  della  individuazione del soggetto titolare delle
          obbligazioni   contrattuali  e  legislative  in  capo  alle
          singole societa' datrici di lavoro.».
 
 Art. 9.
  1.  All'articolo  32,  comma 2, del decreto legislativo, le parole:
«di  cui  all'articolo  1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo  29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.».

 

          Nota all'art. 9:
              -  Il  testo  dell'art. 32, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  276 del 2003, come modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
                «Art.  32  (Modica  all'art.  2112, comma quinto, del
          Codice civile). - 1. (Omissis).
              2.  All'art.  2112  del  codice  civile e' aggiunto, in
          fine,  il  seguente  comma:  "Nel  caso  in cui l'alienante
          stipuli  con  l'acquirente  un  contratto di appalto la cui
          esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di
          cessione,  tra  appaltante e appaltatore opera un regime di
          solidarieta'  di  cui  all'art.  29,  comma  2, del decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276."».
 
     
Art. 10.
  1.   All'articolo  34  del  decreto  legislativo,  il  comma  1  e'
sostituito  dal  seguente:  «1.  Il contratto di lavoro intermittente
puo'  essere  concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo  o  intermittente,  secondo  le  esigenze individuate dai
contratti   collettivi   stipulati   da  associazioni  dei  datori  e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale  o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.».

          Nota all'art. 10:
              -  Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.  34  (Casi di ricorso al lavoro intermittente). -
          1.   Il  contratto  di  lavoro  intermittente  puo'  essere
          concluso  per  lo  svolgimento  di prestazioni di carattere
          discontinuo    o   intermittente,   secondo   le   esigenze
          individuate   dai   contratti   collettivi   stipulati   da
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
          territoriale  ovvero  per  periodi predeterminati nell'arco
          della  settimana,  del  mese o dell'anno ai sensi dell'art.
          37.
              2.   In   via   sperimentale  il  contratto  di  lavoro
          intermittente  puo'  essere  altresi'  concluso  anche  per
          prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con
          meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45
          anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o
          siano iscritti alle liste di mobilita' e di collocamento.
              3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
                a) per  la  sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero;
                b) salva    diversa    disposizione   degli   accordi
          sindacali,  presso  unita'  produttive  nelle  quali si sia
          proceduto,  entro  i  sei  mesi precedenti, a licenziamenti
          collettivi  ai  sensi  degli  articoli 4  e  24 della legge
          23 luglio  1991,  n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
          adibiti  alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
          di  lavoro  intermittente  ovvero  presso unita' produttive
          nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
          riduzione   dell'orario,  con  diritto  al  trattamento  di
          integrazione  salariale, che interessino lavoratori adibiti
          alle  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto di lavoro
          intermittente;
                c) da  parte delle imprese che non abbiano effettuato
          la  valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni.».
Art. 11.
  1.  All'articolo  53,  comma 3, del decreto legislativo, il secondo
periodo  e'  sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore  di  lavoro  e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita'  di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore  al  termine  del periodo di apprendistato, maggiorata del
100   per   cento.   La   maggiorazione   cosi'   stabilita   esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.».

          Nota all'art. 11:
              -  Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
                «Art.   53   (Incentivi   economici   e  normativi  e
          disposizioni  previdenziali).  -  1. Durante il rapporto di
          apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore
          non  potra' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla
          categoria   spettante,   in   applicazione   del  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro,  ai lavoratori addetti a
          mansioni   o   finzioni   che   richiedono   qualificazioni
          corrispondenti  a  quelle  al  conseguimento delle quali e'
          finalizzato il contratto.
              2.  Fatte  salve  specifiche  previsioni  di legge o di
          contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
          apprendistato  sono esclusi dal computo dei limiti numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
              3.  In attesa della riforma del sistema degli incentivi
          alla  occupazione,  restano  fermi  gli  attuali sistemi di
          incentivazione  economica  la cui erogazione sara' tuttavia
          soggetta  alla  effettiva  verifica della formazione svolta
          secondo  le modalita' definite con decreto del Ministro del
          lavoro   e   delle   politiche  sociali,  d'intesa  con  la
          Conferenza  Stato-regioni.  In  caso di inadempimento nella
          erogazione  della  formazione  di  cui  sia  esclusivamente
          responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
          la  realizzazione  delle finalita' di cui agli articoli 48,
          comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e'
          tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata
          e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
          contrattuale  superiore  che  sarebbe  stato  raggiunto dal
          lavoratore   al   termine  del  periodo  di  apprendistato,
          maggiorata  del  100  per  cento.  La  maggiorazione  cosi'
          stabilita   esclude   l'applicazione   di  qualsiasi  altra
          sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
              4.   Resta   ferma   la   disciplina   previdenziale  e
          assistenziale  prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25,
          e successive modificazioni e integrazioni.».
  Art. 12.
  1.   All'articolo  55  del  decreto  legislativo,  il  comma  5  e'
sostituito  dal  seguente:  «5.  In  caso di gravi inadempienze nella
realizzazione  del  progetto  individuale  di  inserimento di cui sia
esclusivamente  responsabile  il datore di lavoro e che siano tali da
impedire  la  realizzazione  della  finalita' di cui all'articolo 54,
comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore  al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100
per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».

          Nota all'art. 12:
              -  Il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.  55  (Progetto  individuale di inserimento). - 1.
          Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento e'
          la  definizione,  con  il  consenso  del  lavoratore, di un
          progetto   individuale   di   inserimento,   finalizzato  a
          garantire  l'adeguamento delle competenze professionali del
          lavoratore stesso al contesto lavorativo.
              2.  I  contratti  collettivi  nazionali  o territoriali
          stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          i    contratti   collettivi   aziendali   stipulati   dalle
          rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della
          legge  20 maggio  1970, n. 300, e successive modificazioni,
          ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano,
          anche  all'interno  degli  enti bilaterali, le modalita' di
          definizione   dei  piani  individuali  di  inserimento  con
          particolare  riferimento  alla  realizzazione del progetto,
          anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per
          la  formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle
          capacita'   professionali   del   lavoratore,   nonche'  le
          modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti,
          linee-guida  e codici di comportamento diretti ad agevolare
          il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
              3.  Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto   legislativo,   non  sia
          intervenuta,  ai  sensi  del  comma 2, la determinazione da
          parte  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro delle
          modalita'   di   definizione   dei   piani  individuali  di
          inserimento,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
          datori  di  lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
          promuovere  l'accordo.  In  caso  di  mancata  stipulazione
          dell'accordo  entro  i quattro mesi successivi, il Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  individua in via
          provvisoria  e  con  proprio  decreto,  tenuto  conto delle
          indicazioni      contenute      nell'eventuale      accordo
          interconfederale  di  cui  all'art.  86,  comma 13, e delle
          prevalenti  posizioni  espresse da ciascuna delle due parti
          interessate,   le   modalita'   di  definizione  dei  piani
          individuali di inserimento di cui al comma 2.
              4.   La  formazione  eventualmente  effettuata  durante
          l'esecuzione   del   rapporto   di   lavoro  dovra'  essere
          registrata nel libretto formativo.
              5.  In  caso  di gravi inadempienze nella realizzazione
          del   progetto   individuale  di  inserimento  di  cui  sia
          esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano
          tali  da  impedire  la realizzazione della finalita' di cui
          all'art.  54,  comma  1,  il  datore  di lavoro e' tenuto a
          versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
          dovuta   con   riferimento   al  livello  di  inquadramento
          contrattuale  superiore  che  sarebbe  stato  raggiunto dal
          lavoratore   al   termine   del   periodo  di  inserimento,
          maggiorata  del  100  per  cento.  La  maggiorazione  cosi'
          stabilita   esclude   l'applicazione   di  qualsiasi  altra
          sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».
Art. 13.
  1.  All'articolo  59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d),
e)  ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento
(CE)  n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  il 13 dicembre
2002».

          Nota all'art. 13:
              -  Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.  59  (Incentivi  economici  e  normativi).  -  1.
          Durante   il  rapporto  di  inserimento,  la  categoria  di
          inquadramento  del lavoratore non puo essere inferiore, per
          piu'   di   due   livelli,  alla  categoria  spettante,  in
          applicazione  del  contatto collettivo nazionale di lavoro,
          ai  lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
          qualificazioni  corrispondenti  a  quelle  al conseguimento
          delle  quali  e'  preordinato  il  progetto  di inserimento
          oggetto del contratto.
              2.  Fatte  salve  specifiche  previsioni  di  contratto
          collettivo,   i   lavoratori   assunti   con  contratto  di
          inserimento  sono  esclusi  dal computo dei limiti numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
              3.  In attesa della riforma del sistema degli incentivi
          alla  occupazione,  gli  incentivi economici previsti dalla
          disciplina  vigente in materia di contratto di formazione e
          lavoro  trovano  applicazione  con esclusivo riferimento ai
          lavoratori  di  cui  all'art. 54, comma, 1, lettere b), c),
          d),  e)  ed  f),  nel  rispetto  del  regolamento  (CE)  n.
          2204/2002   della   Commissione,   del   5  dicembre  2002,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          il 13 dicembre 2002.».
 
Art. 14.
  1.  Dopo  l'articolo  59  del  decreto  legislativo  e' inserito il
seguente:
  «Art.  59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e
lavoro).  -  1.  Ai  contratti  di  formazione e lavoro stipulati dal
24 ottobre  2003  e  fino  al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti
autorizzati  entro  il  23 ottobre  2003,  si  applica  la disciplina
vigente  prima  della  data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  ad eccezione dei benefici economici previsti in materia
di  contratti  di  formazione  e  lavoro,  per  i quali si applica la
disciplina di cui al comma 2.
  2.   Per  poter  accedere  ai  benefici  economici  previsti  dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di
contratti  di  formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di
16.000  lavoratori,  i  datori  di  lavoro,  che  abbiano stipulato i
contratti  di  cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni
dalla  stipula,  domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero
dei  contratti  stipulati.  Alla  domanda  va  allegata  copia  delle
rispettive autorizzazioni.
  3.  L'I.N.P.S.  ammette,  entro  il  30 novembre  2004 e nel limite
numerico  di  cui  al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui
allo  stesso  comma 2, secondo il criterio della priorita' della data
della  stipula  del  contratto  di  formazione e lavoro. L'accesso ai
benefici  e'  comunque  concesso  in  via prioritaria ai contratti di
formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti
territoriali.».
  2.  Per  i  contratti  di  formazione  e  lavoro gia' stipulati, il
termine  della  presentazione  delle  domande  di  cui  al  comma  2,
dell'articolo  59-bis  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  decorre  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 15.
  1.   L'articolo  68  del  decreto  legislativo  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art.  68  (Rinunzie  e  transazioni). - 1. Nella riconduzione a un
progetto,  programma  di  lavoro  o fase di esso dei contratti di cui
all'articolo  61,  comma  1,  i  diritti  derivanti da un rapporto di
lavoro   gia'   in  essere  possono  essere  oggetto  di  rinunzie  o
transazioni  tra  le  parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del
codice civile.».

          Note all'art. 15:
              -   Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il  testo
          dell'art.  61,  comma  1, del citato decreto legislativo n.
          276 del 2003:
              «Art.  61  (Definizione  e campo di applicazione). - 1.
          Ferma   restando   la   disciplina   per  gli  agenti  e  i
          rappresentanti  di  commercio, i rapporti di collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  prevalentemente  personale  e
          senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3,
          del  codice di procedura civile devono essere riconducibili
          a  uno  o  piu'  progetti specifici o programmi di lavoro o
          fasi   di   esso  determinati  dal  committente  e  gestiti
          autonomamente  dal collaboratore in funzione del risultato,
          nel  rispetto  del  coordinamento con la organizzazione del
          committente  e  indipendentemente  dal  tempo impiegato per
          l'esecuzione della attivita' lavorativa.».
              -   Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il  testo
          dell'art. 2113 del codice civile:
              «Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
          transazioni,  che  hanno per oggetto diritti del prestatore
          di  lavoro  derivanti  da  disposizioni  inderogabili della
          legge  e  dei  contratti o accordi collettivi concernenti i
          rapporti  di  cui  all'art.  409  del  codice  di procedura
          civile, non sono valide.
              L'impugnazione   deve   essere   proposta,  a  pena  di
          decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  data di cessazione del
          rapporto  o  dalla data della rinunzia o della transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
              Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
          possono  essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
          stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo a renderne nota la
          volonta'.
              Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
          alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
          410 e 411 del codice di procedura civile.».
Art. 16.
  1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a
3 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 mila euro».

          Nota all'art. 16:
              -  Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.  70  (Definizione  e campo di applicazione). - 1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti
          a  rischio  di  esclusione  sociale  o  comunque non ancora
          entrati  nel  mercato  del  lavoro,  ovvero  in procinto di
          uscirne, nell'ambito:
                a) dei   piccoli   lavori   domestici   a   carattere
          straordinario,   compresa   la  assistenza  domiciliare  ai
          bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
                b) dell'insegnamento privato supplementare;
                c) dei  piccoli  lavori  di  giardinaggio, nonche' di
          pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
                d) della  realizzazione  di  manifestazioni  sociali,
          sportive, culturali o caritatevoli;
                e) della   collaborazione   con   enti   pubblici   e
          associazioni  di  volontariato per lo svolgimento di lavori
          di  emergenza,  come  quelli  dovuti  a  calamita' o eventi
          naturali improvvisi, o di solidarieta'.
              2.  Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
          svolte  a  favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
          di  natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
          per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una
          durata  complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
          dell'anno   solare   e   che,   in  ogni  caso,  non  danno
          complessivamente  luogo  a compensi superiori a 5 mila euro
          sempre nel corso di un anno solare.».
 
Art. 17.
  1.   L'articolo  72  del  decreto  legislativo  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art.  72  (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per ricorrere a
prestazioni  di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le
rivendite  autorizzate  uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di
lavoro  accessorio  il cui valore nominale e' fissato con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, da adottarsi entro
trenta giorni e periodicamente aggiornato.
  2.  Tale  valore  nominale  e'  stabilito tenendo conto della media
delle  retribuzioni  rilevate  per  le  attivita' lavorative affini a
quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione
del servizio.
  3.  Il  prestatore  di  lavoro  accessorio  percepisce  il  proprio
compenso  presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di
lavoro  accessorio.  Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione
fiscale  e  non  incide  sullo  stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
  4.  Il  concessionario  provvede  al pagamento delle spettanze alla
persona  che  presenta  i buoni, registrandone i dati anagrafici e il
codice  fiscale;  effettua il versamento per suo conto dei contributi
per  fini  previdenziali  all'INPS,  alla  gestione  separata  di cui
all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8 agosto  1995, n. 335, in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi  contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per
cento   del   valore   nominale  del  buono,  e  trattiene  l'importo
autorizzato  dal  decreto,  di  cui  al comma 1, a titolo di rimborso
spese.
  5.  Il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto,  individua  le  aree  metropolitane  e il concessionario del
servizio  attraverso  cui  avviare  una prima fase di sperimentazione
delle  prestazioni  di  lavoro  accessorio  e  regolamenta  criteri e
modalita'  per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle
relative coperture assicurative e previdenziali.».
  2.  Il  termine  per  l'adozione  del  decreto  di  cui  al comma 1
dell'articolo  72  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.

          Note all'art. 17:
              -   Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il  testo
          dell'art.  70,  comma  1, del citato decreto legislativo n.
          276 del 2003:
              «Art.  70  (Definizione  e campo di applicazione). - 1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative di natura
          meramente   occasionale  rese  da  soggetti  a  rischio  di
          esclusione  sociale  o  comunque  non  ancora  entrati  nel
          mercato   del   lavoro,  ovvero  in  procinto  di  uscirne,
          nell'ambito;
                a) dei   piccoli   lavori   domestici   a   carattere
          straordinario,   compresa   la  assistenza  domiciliare  ai
          bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
                b) dell'insegnamento privato supplementare;
                c) dei  piccoli  lavori  di  giardinaggio, nonche' di
          pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
                d) della  realizzazione  di  manifestazioni  sociali,
          sportive, culturali o caritatevoti;
                e) della   collaborazione   con   enti   pubblici   e
          associazioni  di  volontariato per lo svolgimento di lavori
          di  emergenza,  come  quelli  dovuti  a  calamita' o eventi
          naturali improvvisi, o di solidarieta'.».
              -  Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta il comma 26
          dell'art.  2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
          sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
              «26.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
 
Art. 18.
  1.   L'articolo  75  del  decreto  legislativo  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art.  75  (Finalita).  -  1.  Al fine di ridurre il contenzioso in
materia  di  qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono
ottenere   la  certificazione  del  contratto  secondo  la  procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo.».
Art. 19.
  1. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b)
e' sostituita dalla seguente: «b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3
e l'articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;».

          Note all'art. 19:
              -  Il testo dell'art. 85 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.  85  (Abrogazioni). - 1. Dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
                a) l'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
                b)  l'art.  2, comma 2, l'art. 3 e l'art. 11, lettera
          l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
                c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
                d) l'art.  21,  comma 3 della legge 28 febbraio 1987,
          n. 56;
                e) gli  articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e
          18,   quest'ultimo   limitatamente  alla  violazione  degli
          obblighi  di  comunicazione,  del  decreto-legge 10 ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608;
                f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997,
          n. 196;
                g) l'art.   4,   comma  3,  del  decreto  legislativo
          25 febbraio 2000, n. 72;
                h) l'art.   3   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
                i) tutte  le disposizioni legislative e regolamentari
          incompatibili con il presente decreto.
              2.  All'art.  2,  comma  1  del  decreto legislativo 25
          febbraio  2000,  n. 61, le parole da: "Il datore di lavoro"
          fino a: "dello stesso" sono soppresse.».
Art. 20.
  1.  All'articolo  86,  comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«Termini  diversi,  anche  superiori  all'anno,  di  efficacia»  sono
sostituite  dalle  seguenti: «Termini diversi, comunque non superiori
al 24 ottobre 2005, di efficacia».
  2.  All'articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo,
secondo  capoverso,  la lettera b-ter), e' sostituita dalla seguente:
«b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei
lavori,  oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
di  attivita',  il  nominativo  delle  imprese  esecutrici dei lavori
unitamente  alla  documentazione  di cui alle lettere b) e b-bis). In
assenza della certificazione della regolarita' contributiva, anche in
caso  di  variazione  dell'impresa  esecutrice dei lavori, e' sospesa
l'efficacia del titolo abilitativo.».
  3.  All'articolo  86 del decreto legislativo, dopo il comma 10 sono
inseriti i seguenti:
  «10-bis.  Nei  casi  di  instaurazione  di  rapporti  di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di  cui  all'articolo  9-bis,  comma 2,  del decreto-legge 1° ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,  n.  608,  cosi'  come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del
decreto  legislativo  19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente
alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica
a  decorrere  dalla  data  stabilita  dal  decreto  di cui al comma 7
dell'articolo  4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
introdotto   dall'articolo   6,  comma  1,  del  decreto  legislativo
19 dicembre 2002, n. 297.
  10-ter.  La  violazione  degli  obblighi  di cui al comma 10-bis e'
punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
19, comma 3.».

          Note all'art. 20:
              -  Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo
          n.  276  del 2003, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
              «Art.   86  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.  Le
          collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
          della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte
          a  un  progetto  o a una fase di esso, mantengono efficacia
          fino  alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
          dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
          Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
          di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
          stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
          stabiliti  nell'ambito  di accordi sindacali di transizione
          al  nuovo  regime  di cui al presente decreto, stipulati in
          sede  aziendale  con  le  istanze  aziendali  dei sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
              2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina
          di  legge  e  contratto  collettivo, in caso di rapporti di
          associazione  in  partecipazione  resi  senza una effettiva
          partecipazione  e  adeguate  erogazioni  a  chi  lavora, il
          lavoratore   ha   diritto   ai   trattamenti  contributivi,
          economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
          collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
          corrispondente  del  medesimo  settore  di  attivita', o in
          mancanza  di  contratto  collettivo,  in una corrispondente
          posizione  secondo  il contratto di settore analogo, a meno
          che  il  datore  di  lavoro,  o  committente,  o altrimenti
          utilizzatore   non  comprovi,  con  idonee  attestazioni  o
          documentazioni,  che  la  prestazione  rientra in una delle
          tipologie  di  lavoro  disciplinate  nel  presente  decreto
          ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con
          particolare  disciplina,  o  in  un  contratto  nominato di
          lavoro   autonomo,   o  in  altro  contratto  espressamente
          previsto nell'ordinamento.
              3.   In   relazione   agli   effetti   derivanti  dalla
          abrogazione  delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
          11  della  legge  24 giugno  1997,  n. 196, le clausole dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
          dell'art.  1,  comma  2, lettera a), della medesima legge e
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  mantengono,  in  via  transitoria e salve diverse
          intese,  la  loro  efficacia fino alla data di scadenza dei
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro, con esclusivo
          riferimento  alla determinazione per via contrattuale delle
          esigenze   di   carattere   temporaneo  che  consentono  la
          somministrazione  di  lavoro  a  termine.  Le  clausole dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
          dell'art.  1,  comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  mantengono  la  loro  efficacia  fino  a  diversa
          determinazione    delle    parti   stipulanti   o   recesso
          unilaterale.
              4.  Le  disposizioni di cui all'art. 26-bis della legge
          24 giugno  1997,  n.  196,  e  di cui al n. 5-ter dell'art.
          2751-bis  del  codice  civile  si  intendono  riferiti alla
          disciplina  della  somministrazione  prevista  dal presente
          decreto.
              5.  Ferma  restando  la  disciplina di cui all'art. 17,
          comma   1,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  come
          sostituito  dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186,
          i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno
          1997,  n.  196, si intendono riferiti alla disciplina della
          somministrazione di cui al presente decreto.
              6.     Per    le    societa'    di    somministrazione,
          intermediazione,   ricerca   e   selezione  del  personale,
          ricollocamento  professionale  gia'  autorizzate  ai  sensi
          della normativa previgente opera una disciplina transitoria
          e  di  raccordo  definita con apposito decreto del Ministro
          del  lavoro  e  delle politiche sociali entro trenta giorni
          dalla  entrata  in  vigore  del presente decreto. In attesa
          della  disciplina transitoria restano in vigore le norme di
          legge  e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
          del presente decreto legislativo.
              7.  L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  al  comma  4
          dell'art.  4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si
          intende  riferito  a  tutte le imprese di somministrazione,
          sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
              8.  Il  Ministro  per  la  funzione pubblica convoca le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative dei
          dipendenti  delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
          profili  di  armonizzazione  conseguenti  alla  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo  entro sei mesi
          anche   ai   fini   della   eventuale   predisposizione  di
          provvedimenti legislativi in materia.
              9.  La  previsione della trasformazione del rapporto di
          lavoro  di cui all'art. 27, comma 1, non trova applicazione
          nei   confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  cui  la
          disciplina  della  somministrazione trova applicazione solo
          per  quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
          determinato.  La vigente disciplina in materia di contratti
          di   formazione  e  lavoro,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art.  59,  comma  3, trova applicazione esclusivamente
          nei  confronti  della pubblica amministrazione. Le sanzioni
          amministrative  di  cui  all'art. 19 si applicano anche nei
          confronti della pubblica amministrazione.
              10.  All'art.  3,  comma  8,  del  decreto  legislativo
          14 agosto   1996,   n.  494,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
              «b)  chiede  alle  imprese esecutrici una dichiarazione
          dell'organico  medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
          una   dichiarazione   relativa   al   contratto  collettivo
          stipulato  dalle  organizzazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
                b) dopo  la  lettera  b)  sono  aggiunte, in fine, le
          seguenti:
                «b-bis)   chiede   un   certificato   di  regolarita'
          contributiva.  Tale  certificato  puo'  essere  rilasciato,
          oltre   che  dall'I.N.P.S.  e  dall'INAIL,  per  quanto  di
          rispettiva  competenza,  anche  dalle  casse edili le quali
          stipulano  una apposita convenzione con i predetti istituti
          al  fine  del rilascio di un documento unico di regolarita'
          contributiva;
                  b-ter)   trasmette  all'amministrazione  concedente
          prima  dell'inizio  dei  lavori,  oggetto  del  permesso di
          costruire  o  della  denuncia  di  inizio  di attivita', il
          nominativo  delle  imprese esecutrici dei lavori unitamente
          alla  documentazione  di  cui  alle lettere b) e b-bis). In
          assenza     della    certificazione    della    regolarita'
          contributiva,  anche  in  caso  di  variazione dell'impresa
          esecutrice  dei  lavori,  e' sospesa l'efficacia del titolo
          abilitativo.
              10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
          nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
          comunicazione   di   cui   all'art.  9-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi'
          come   sostituito   dall'art.   6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente
          alla  data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma
          si  applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di
          cui  al  comma  7  dell'art. 4-bis, del decreto legislativo
          21 aprile  2000,  n.  181, introdotto dall'art. 6, comma 1,
          del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
              10-ter.  La  violazione  degli obblighi di cui al comma
          10-bis  e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da di cui all'art. 19, comma 3.
              11.  L'abrogazione  ad  opera  dell'art.  8 del decreto
          legislativo  19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei
          compiti  della  commissione  regionale per l'impiego di cui
          all'art.  5  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56, non si
          intende  riferita  alle  regioni  a statuto speciale per le
          quali  non  sia  effettivamente  avvenuto  il trasferimento
          delle  funzioni  in  materia di lavoro ai sensi del decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
              12.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 13, 14, 34,
          comma  2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
          II,  Titolo  VIII  hanno  carattere  sperimentale.  Decorsi
          diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
          del  lavoro  e  delle politiche sociali procede, sulla base
          delle  informazioni  raccolte  ai sensi dell'art. 17, a una
          verifica  con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
          prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
          sul  piano  nazionale  degli  effetti delle disposizioni in
          esso  contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi
          ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
              13.  Entro  i  cinque giorni successivi alla entrata in
          vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
          politiche  sociali  convoca  le  associazioni dei datori di
          lavoro  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative  sul  piano nazionale al fine di verificare
          la   possibilita'   di   affidare  a  uno  o  piu'  accordi
          interconfederali  la  gestione  della  messa  a  regime del
          presente   decreto,   anche   con   riferimento  al  regime
          transitorio  e  alla  attuazione  dei rinvii contenuti alla
          contrattazione collettiva.
              14.  L'I.N.P.S.  provvede al monitoraggio degli effetti
          derivanti  dalle misure del presente decreto, comunicando i
          risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
          della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
          11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e
          successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
          assumere  ai  sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater
          della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
          necessario   alla   adozione   dei  predetti  provvedimenti
          correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
          previsioni  a  legislazione  vigente  si  provvede mediante
          corrispondente  rideterminazione, da effettuare con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          degli  interventi  posti a carico del Fondo di cui all'art.
          1,  comma  7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148,
          convertito,  con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.».
 
Art. 21.
  1.  I  dirigenti,  o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni
provinciali  del  lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi
di   opposizione   ai  sensi  degli  articoli 22  e  23  della  legge
24 novembre  1981,  n.  689,  rappresentano  e difendono, nell'ambito
delle  attivita'  istituzionali  dell'Amministrazione e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  nei  giudizi  di  cui  all'articolo 80 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

          Note all'art. 21:
              -   Il   testo  degli  articoli 22  e  23  della  legge
          24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e'
          il seguente:
              «Art.  22  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione).  -
          Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di  pagamento  e  contro
          l'ordinanza  che  dispone la sola confisca, gli interessati
          possono  proporre  opposizione davanti al giudice del luogo
          in  cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
          dell'art.  22-bis,  entro il termine di trenta giorni dalla
          notificazione del provvedimento.
              Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se l'interessato
          risiede all'estero.
              L'opposizione  si propone mediante ricorso, al quale e'
          allegata l'ordinanza notificata.
              Il  ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
          non  abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il giudice adito.
              Se   manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
              Quando   e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono  effettuate  nei  suoi  confronti secondo le modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
              L'opposizione    non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento,  salvo  che  il  giudice,  concorrendo gravi
          motivi,     disponga     diversamente     con     ordinanza
          inoppugnabile.».
              «Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
          ricorso  e'  proposto  oltre  il termine previsto dal primo
          comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
              Se  il  ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Tra  il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione   devono   intercorrere   i  termini  previsti
          dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
              L'opponente  e  l'autorita'  che  ha emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
              Se  alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,  il  giudice,  con  ordinanza  ricorribile per
          cassazione,  convalida  il provvedimento opposto, ponendo a
          carico    dell'opponente    anche   le   spese   successive
          all'opposizione.
              Nel  corso  del  giudizio  il  giudice  dispone,  anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.
              Appena  terminata  l'istruttoria  il  giudice invita le
          parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
          Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
          giudice,  se  necessario, concede alle parti un termine non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
              Il guidice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo,  la  motivazione della sentenza, che e' subito
          dopo depositata in cancelleria.
              A  tulle le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
              Gli  atti  del  processo  e la decisione sono esenti da
          ogni tassa e imposta.
              Con    la    sentenza   il   giudice   puo'   rigettare
          l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento  o accoglierla, annullando in tutto o in parte
          l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
          della  sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti
          al  giudice  di  pace  non  si  applica l'art. 113, secondo
          comma, del codice di procedura civile.
              Il  giudice  accoglie  l'opposizione quando non vi sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
              La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e' ricorribile per
          cassazione.».
              -  Il testo dell'art. 80 del citato decreto legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art.   80   (Rimedi  esperibili  nei  confronti  della
          certificazione).    -   1. Nei   confronti   dell'atto   di
          certificazione,   le  parti  e  i  terzi  nella  cui  sfera
          giuridica  l'atto  stesso  e' destinato a produrre effetti,
          possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di
          cui  all'art.  413  del  codice  di  procedura  civile, per
          erronea qualificazione del contratto oppure difformita' tra
          il  programma  negoziale  certificato  e  la sua successiva
          attuazione.    Sempre    presso   la   medesima   autorita'
          giudiziaria,  le  parti  del contratto certificato potranno
          impugnare  l'atto  di  certificazione  anche  per  vizi del
          consenso.
              2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
          qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione
          dell'accordo  contrattuale.  L'accertamento giurisdizionale
          della  difformita'  tra  il  programma  negoziale  e quello
          effettivamente  realizzato ha effetto a partire dal momento
          in   cui  la  sentenza  accerta  che  ha  avuto  inizio  la
          difformita' stessa.
              3.  Il  comportamento complessivo tenuto dalle parti in
          sede   di  certificazione  del  rapporto  di  lavoro  e  di
          definizione  della controversia davanti alla commissione di
          certificazione  potra'  essere  valutato  dal  giudice  del
          lavoro,  ai  sensi  degli articoli 9, 92 e 96 del codice di
          procedura civile.
              4.  Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
          certificazione  ai  sensi  dei precedenti commi 1 e 3, deve
          previamente  rivolgersi  obbligatoriamente alla commissione
          di  certificazione che ha adottato l'atto di certificazione
          per  espletare  un  tentativo  di  conciliazione  ai  sensi
          dell'art. 410 del codice di procedura civile.
              5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella
          cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato
          il  contratto, puo' essere presentato ricorso contro l'atto
          certificatorio   per  violazione  del  procedimento  o  per
          eccesso di potere.».

 

 

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